Eco bonus 110%

Dall’1 luglio 2020 sarà possibile accedere alla detrazione del 110%, che si affianca alle aliquote ordinarie del 50 e del 65%.

In attesa della conversione in legge del Decreto Rilancio, resta in vigore la versione del DL 34/2020 pubblicata il 19 Maggio 2020 in Gazzetta Ufficiale, cioè quella, che consente la possibilità di beneficiare di Ecobonus e Sismabonus maggiorati al 110% fino al 31 dicembre 2021.

Le novità introdotte dal decreto Rilancio sembrano ricomprendere anche il rifacimento della copertura in amianto nei soli fabbricati residenziali (come richiesto negli emendamenti presentati al Governo).

Un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

Quali sono i soggetti che possono godere dei super bonus 110%?

Il Decreto Rilancio inserisce tra i beneficiari:

  • Condomini
  • Persone fisiche
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti con le stesse finalità sociali
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Ogni utente può usufruire direttamente del credito d’imposta in cinque quote annuali di pari importo o cederlo direttamente all’impresa in cambio di uno sconto in fattura, che porterebbe la spesa a zero.

A loro volta le imprese potranno utilizzare il bonus per ridurre le tasse o potranno cederlo alle banche ottenendo immediatamente soldi liquidi.

Tra gli adempimenti previsti per beneficiare dell’ecobonus resta l’obbligo di comunicazione all’ ENEA delle spese effettuate (entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori).

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