Il decreto sulle comunità energetiche 2023

L’Italia sta facendo un ulteriore passo avanti verso la next generation del settore energia.

A fine novembre 2023 è stato approvato il testo del decreto sulle comunità energetiche da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scopo del decreto è offrire incentivi a sostegno della produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili, in vista dell’obiettivo decarbonizzazione entro il 2030, e definire i criteri di concessione degli incentivi stessi in base a quanto previsto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Da sottolineare il fatto che i contributi erogati grazie al provvedimento saranno a fondo perduto.

 

Cosa sono le comunità energetiche rinnovabili

Le comunità energetiche sono arrivate in Italia a seguito della conversione in legge del decreto “Milleproroghe” (162/2019), ma erano già previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE).

La comunità energetica ha fatto suo il concetto di prosumer, ovvero l’unione del produttore e del consumatore in un’unica entità.

In pratica, essa consiste nell’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni e PMI, all’interno della quale si produce, si scambia e si consuma energia pulita a livello locale.

 

Ogni comunità energetica è una rete decentralizzata che promuove la circolarità e garantisce la riduzione dello spreco energetico.

 

H2 – Come costituire una comunità energetica

Creare una comunità per l’utilizzo circolare dell’energia rinnovabile comporta la costituzione di un’entità legale tra i futuri soci della comunità stessa.

I soci possono essere persone fisiche, imprese, enti territoriali o amministrazioni pubbliche locali: di conseguenza possono nascere comunità di quartiere, se a essere coinvolti attivamente sono comuni cittadini; comunità agricole, se più aziende agricole decidono di associarsi, e così via.

Una volta ufficializzata l’esistenza di comunità di soci dal punto di vista legale, si dovrà individuare l’area di installazione degli impianti fotovoltaici, che comunque dovrà trovarsi in prossimità dei consumatori.

A tal proposito, la normativa europea recepita dall’ordinamento italiano prevede un vincolo territoriale per capire chi sta dentro e chi sta fuori la comunità energetica.

Il vincolo scelto dal nostro Paese è quello della cabina primaria: significa che possono essere membri della stessa comunità solo i prosumer collegati alla stessa cabina.

Il vincolo della cabina è molto importante quando si è in procinto di costituire una comunità.

Facciamo l’esempio delle imprese: se venti PMI decidono di associarsi occorrerà fare uno studio dei consumi di ciascuna impresa, quindi della domanda di energia, e dimensionare l’impianto fotovoltaico di conseguenza.

 

Cosa dice il decreto ministeriale

Il decreto sulle comunità energetiche disciplina l’erogazione degli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo che mirano alla condivisione dell’energia.

In secondo luogo, il testo del decreto si occupa della definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa.

La misura in essere si applica fino al raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW o, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2027.

In terzo luogo, il documento si sofferma sui contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

 

Accesso agli incentivi

Una comunità energetica può accedere a incentivi e tariffe incentivanti se fa domanda entro 120 giorni dall’entrata in servizio degli impianti fornendo al GSE la documentazione prevista.

La tariffa incentivante per la condivisione dell’energia rinnovabile, basata sull’Allegato 1 del decreto, è garantita per venti anni dall’entrata in esercizio.

 

Condizioni per l’ammissibilità al contributo

Il decreto stabilisce che le spese sostenute per gli impianti, potenziamenti inclusi, sono ammissibili al contributo in conto capitale solo se:

  • rispettano i requisiti specificati nell’articolo 3, comma 2;
  • l’avvio dei lavori è successivo alla presentazione della domanda di contributo;
  • si è in possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, oltre al preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva.

Inoltre, gli impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione, e comunque sia non oltre il 30 giugno 2026.

 

Fare domanda per gli incentivi alle comunità energetiche

La presentazione delle domande per i contributi PNRR definiti dal decreto deve svolgersi tramite il GSE entro il 31 marzo 2025 o fino all’esaurimento delle risorse.

Si tratta di una grande occasione per i consumatori, da cogliere il prima possibile.

Far parte di una comunità energetica significa condividere un bene irrinunciabile come l’elettricità a un prezzo concorrenziale, svincolandosi dalle oscillazioni del mercato dei combustibili fossili.

 

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